CARTA
DE LOGU
Capitolo XXI:
di
chi violentasse una donna sposata
Così scrive il legislatore : Giudicessa Eleonora d’Arborea-
“Vogliamo e ordiniamo che se un uomo
violenta una donna maritata, o una qualsiasi sposa promessa, o una vergine, ed
è dichiarato legittimamente colpevole, sia condannato a pagare per la donna
sposata lire cinquecento; e se non paga entro
quindici giorni dal giudizio gli sia amputato un
piede. Per la nubile,
sia condannato a pagare duecento lire e sia tenuto a sposarla, se è senza marito (promesso sposo) e se piace alla
donna. Se non piace alla sposa (perché lei non è
consenziente), sia tenuto a farla accasare (munendola di dote) secondo la
condizione sociale della donna e il rango dell’uomo. Se non è in grado di assolvere ai
suddetti oneri, entro quindici giorni dal giudizio, gli sia amputato un piede.
Per la vergine, sia condannato a pagare la stessa cifra sennò gli sia amputato un piede”.
Quest’articolo,
secondo me è formato da due aspetti che interagiscono assieme. Troviamo la pena
prevista per il violentatore, qualora non rispetti gli obblighi a cui deve
adempiere; il rispetto verso la donna vittima, sia nel risarcimento previsto e
la sua libertà di accettare o meno l’eventuale matrimonio. Trovo quest’articolo
molto più moderno di altri articoli scritti e applicati ai tempi d’oggi!!
Eleonora d’Arborea nasce verso il 1340 probabilmente in Catalogna
da Mariano de Bas-Serra e Timbora de Roccabertì. Morì di peste forse ad
Oristano nel giugno 1403.
un saluto
da
Sardo sono